Reg. CE n. 1760/2000 Etichettatura facoltativa carni bovine
D.M. 29/07/2004 Etichettatura facoltativa carni avicole
Mercato di riferimento
Si rivolge agli operatori di tutta la filiera produttiva (dal campo alla tavola) coinvolti nella produzione e commercializzazione delle carni bovine ed avicole. La filiera si compone di diversi passaggi:
- l'azienda agricola dove nasce il capo
- l'allevamento
- il macello
- i laboratori di sezionamento
- i punti vendita
Motivazioni e benefici
- Fornisce la possibilità di inserire in etichetta ulteriori informazioni facoltative, oltre alle indicazioni obbligatorie, che devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF)
- Consente di garantire al consumatore informazioni trasparenti e la rintracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera
Aspetti salienti
L'operatore o l'organizzazione che intende operare nell'ambito facoltativo deve:
- sottoporre un proprio Disciplinare di etichettatura all'autorizzazione del MIPAAF
- indicare nel disciplinare le misure adottate per garantire la veridicità delle informazioni facoltative che si vogliono indicare in etichetta
- assoggettarsi al controllo da parte di un organismo indipendente che operi in conformità alla norma europea EN 45011
- indicare nell'etichetta, oltre alle informazioni obbligatorie/facoltative, anche il nome o logotipo dell'operatore o dell'organizzazione e il numero di autorizzazione del disciplinare rilasciato dal MIPAAF.
Possibilità di fornire al consumatore informazioni quali:
- categoria
- informazioni relative all’animale
- informazioni relative all’allevamento di ingrasso (es. sede azienda)
- denominazione e sede del macello
- denominazione e sede del laboratorio di sezionamento
- tempo di frollatura (solo per i bovini)
- tecniche di allevamento
- tipo di alimentazione
- logotipo, nome dell’organizzazione e codice organizzazione assegnato dal MIPAAF.
|